Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Incentivi all'imprenditoria giovanile per la rivitalizzazione degli aggregati storici e del patrimonio agroalimentare).
1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato al sostegno dell'imprenditoria giovanile nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2. Le risorse del fondo sono assegnate prioritariamente all'avvio di nuove attività agricole, turistiche e commerciali finalizzate alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti, nonché di attività finalizzate al recupero ed alla destinazione ad uso ricettivo degli immobili degli aggregati storici.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1. Le regioni possono incrementare il fondo di cui al comma 1 con risorse proprie.