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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.05.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
6.05.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Indivisibilità dei terreni agricoli).

  1. Al fine di ridurre la frammentazione delle proprietà fondiarie destinate ad uso agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno 0 più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni generali sulle successioni, stabilite dal libro secondo del codice civile, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere l'indivisibilità dei terreni agricoli la cui estensione è inferiore o uguale al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale;
   b) stabilire i criteri di assegnazione dei terreni agricoli indivisibili e le modalità di indennizzo dei coeredi esclusi.