Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Indivisibilità dei terreni agricoli).
1. Al fine di ridurre la frammentazione delle proprietà fondiarie destinate ad uso agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno 0 più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni generali sulle successioni, stabilite dal libro secondo del codice civile, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l'indivisibilità dei terreni agricoli la cui estensione è inferiore o uguale al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale;
b) stabilire i criteri di assegnazione dei terreni agricoli indivisibili e le modalità di indennizzo dei coeredi esclusi.