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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.04.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
6.04.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta).

  1. Possono esercitare la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. e successive modificazioni, e i produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa che rispettano le seguenti condizioni:
   a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;
   b) rispetto delle norme per l'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

  2. L'attività di vendita nei mercati alimentari di vendita diretta è esercitata:
   a) dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvanti e dal personale dipendente di ciascuna impresa;
   b) dai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente.