Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Attività di informazione).
1. I comuni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono adeguate attività di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti di cui all'articolo posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta.