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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.02.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
6.02.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa).

  1. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, esercenti la vendita diretta dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d), della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.
  2. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d), le strutture commerciali destinano alla vendita di tali prodotti almeno il 20 per cento della superficie totale.
  3. Per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d), le strutture commerciali allestiscono appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.