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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.01.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa).

  1. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, esercenti la vendita diretta dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d), della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 , n. 228, e successive modificazioni, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.
  2. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d), le strutture commerciali destinano alla vendita di tali prodotti almeno il 20 per cento della superficie totale.
  3. Per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d), le strutture commerciali allestiscono appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.

Art. 6-ter.
(Attività di informazione).

  1. I comuni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono adeguate attività di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti di cui all'articolo posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta.

Art. 6-quater.
(Condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta).

  1. Possono esercitare la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e i produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa che rispettano le seguenti condizioni:
   a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;
   b) rispetto delle norme per l'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

  2. L'attività di vendita nei mercati alimentari di vendita diretta è esercitata:
   a) dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvati dal personale dipendente di ciascuna impresa;
   b) dai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente.

Art. 6-quinquies.
(Indivisibilità dei terreni agricoli).

  1. Al fine di ridurre la frammentazione delle proprietà fondiarie destinate ad uso agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni generali sulle successioni, stabilite dal libro secondo del codice civile, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi;
   a) prevedere l'indivisibilità dei terreni agricoli la cui estensione è inferiore o uguale al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale;
   b) stabilire i criteri di assegnazione dei terreni agricoli indivisibili e le modalità di indennizzo dei coeredi esclusi.

Art. 6-sexies.
(Incentivi alla produzione agricola e zootecnica).

  1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di terreni e dei relativi manufatti aziendali abbandonati o non utilizzati presenti nel territorio comunale.
  2. Le regioni, anche avvalendosi dei fondi dell'Unione europea, definiscono nei bilanci annuale e pluriennale le agevolazioni fiscali e le somme da destinare all'incentivazione delle produzioni agricole locali.
  3. Al fine di cui al comma 2, le regioni individuano appositi distretti per lo sviluppo della produzione agricola e zootecnica locale.