Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.