Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni, i comuni, le convenzioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di loro competenza al fine di assicurare nei comuni di cui all'articolo 2 la piena efficienza dei servizi essenziali e di base che sono chiamati a offrire, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali, e garantire in tal modo uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, possono intervenire anche mediante le modalità previste dal presente articolo».