Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nei comuni ad alta specificità montana, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato provvede a individuare e ad attrezzare nei predetti comuni idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza.