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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.13.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
4.13.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di comunicazione inserire le seguenti:, di giustizia;

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Nel caso di convenzione tra comuni, i tre quarti dei quali rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge, finalizzata al mantenimento sul loro territorio dell'Ufficio del Giudice di Pace, con decreto del Ministero di Giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è definita una quota di entrate, per contributi unificati, diritti di copia, pene e spese di giustizia, derivanti dalle cause trattate in quell'Ufficio, che viene trattenuta dal Comune capofila per il pagamento delle spese di mantenimento e gestione dell'Ufficio stesso e del suo personale.