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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.1.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
4.1.

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Attività e servizi).

  1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, i comuni di cui all'articolo 2, in forma associata, istituiscono centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali i servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale. Gli enti preposti ai sensi di legge all'erogazione di tali servizi favoriscono con l'adozione di specifiche misure modelli di organizzazione e concentrazione. Per i fini di cui al presente comma le regioni e le province, nonché i consorzi di bacino imbrifero montano (BIM), possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.
  2. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni di cui all'articolo 2, di centri per la prestazione dei servizi di cui al comma precedente del presente articolo, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.