Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Ai piccoli comuni e alle loro forme associative non si applica la normativa in materia di patto di stabilità, mentre in ordine alla programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, alla normativa in materia di centrale unica di committenza, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi e al loro funzionamento, nonché in materia di bilancio e contabilità, spesa di personale, controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiori dimensioni. Il Governo provvede ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente comma».