Dopo il comma 6 aggiungere il seguente.
«6-bis. Ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, la soglia di cui al comma 8 secondo periodo dell'articolo 125 del decreto legislativo 12-4-2006 n. 163 è raddoppiato qualora le imprese invitate abbiano la sede legale e la propria attività prevalente e almeno l'80 per cento dei propri dipendenti siano residenti all'interno del territorio del comune così come individuato dal comma 1».