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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.21.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
3.21.

  Al comma 6,primo periodo, sostituire le parole: Agenzia del territorio, sostituire le parole: Agenzia del demanio.

  Conseguentemente al comma 6 aggiungere in fine i seguenti periodi:
  «Il comune che ha stipulato l'accordo per il comodato d'uso di cui al periodo precedente, deve provvedere alla manutenzione ordinaria del bene e alla gestione dello stesso. Dopo cinque anni dalla presa in comodato d'uso, il comune può procedere all'acquisto con riscatto del bene previo pagamento di una somma che tenga conto dell'ammortamento derivante dalle spese sostenute, al netto di una percentuale pari al 10 per cento valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio».