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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.2.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
3.2.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente;
  «1-bis. Al fine di favorire il contenimento del consumo del suolo e lo sviluppo territoriale sostenibile, i comuni ci cui al comma 1 che vietano nuove lottizzazioni urbanistiche all'estero della perimetrazione del centro abitato, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, anche in deroga ai propri strumenti di pianificazione, consentono il consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 100 milioni annui».

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio».
  all'articolo 22, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli» inserire la seguente: «3».