Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. I comuni di cui al comma 1 possono:
a) acquisire le stazioni ferroviarie disabilitate o le case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio;
b) L'acquisizione di questi immobili deve essere finalizzata ad una programmazione intercomunale mirata alla valorizzazione e salvaguarda del proprio territorio, anche ricorrendo all'istituto del comodato d'uso gratuito a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, nonché attività ricettive, turistiche e ristorative, promosse e gestite da società e cooperative giovanili o cooperative di comunità, attività di start-up e formazione di microimprese giovanili finalizzate a sviluppare percorsi imprenditoriali innovativi, sostenibili e concreti con il sistema delle risorse produttive locali, anche d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali.
c) Al fine dell'applicazione del presente articolo è istituito uno specifico fondo presso la Cassa depositi e prestiti Spa».