Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Semplificazioni per gli acquisti fino a 5.000 euro dei comuni).
1. All'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro, concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture per il funzionamento degli uffici e di servizi, non trovano applicazione l'articolo 33, comma 3-bis del presente decreto legislativo e l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94».