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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.06.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
21.06.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle esenzioni previste per i piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario disposti dalle Regioni e dalle province autonome».
  2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale», le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14 per cento».