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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.010.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
21.010.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Impianti a fonti rinnovabili e tutela del suolo agricolo).

  1. I Comuni di cui all'articolo 2 redigono un piano di localizzazione della produzione di impianti di energia proveniente da fonti rinnovabili in immobili di proprietà pubblica privilegiando prioritariamente gli edifici esistenti.
  2. Nei Comuni di cui all'articolo 2, gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 possono essere ubicati in zone classificate agricole dal vigenti piani urbanistici solo quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. In fase di autorizzazione, ai fini dell'ubicazione dell'impianto, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di avere la disponibilità di almeno il 90 per cento delle aree destinate all'installazione dell'impianto e delle opere funzionali allo stesso.
  3. Sono escluse le localizzazioni degli impianti nelle aree ricadenti nei perimetri dei nuclei storici e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legislazione vigente. Sono esclusi altresì i sistemi di produzione eolici di potenza superiore a 200 chilowatt (kW).
  4. L'installazione di centrali a bio gas o biomasse è ammessa esclusivamente per impianti realizzati in aziende agricole e zootecniche e per impianti per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, edifici pubblici od edifici ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti:
   a) potenza inferiore a 100 kW;
   b) siano finalizzate esclusivamente al teleriscaldamento.

  5. Il dimensionamento della potenza degli impianti di cui al comma 4 è quantificato, in fase progettuale, in base ai seguenti criteri:
   a) utilizzo come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, di scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti;
   b) effettuazione di monitoraggi della qualità dell'aria, del suolo o dei corpi idrici interessati allo smaltimento dei residui di combustione, sia precedentemente sia successivamente alla realizzazione degli impianti.