stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.02.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente;

«Art. 2-bis.
(Fondo per i comuni virtuosi).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2015, un fondo per la concessione di contributi statali destinati all'instaurazione di meccanismi premiali per quel comuni virtuosi per i quali si riscontri, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, un sensibile miglioramento, delle condizioni di cui al triennio precedente.
  2. A far data dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i comuni virtuosi di cui al comma precedente ricevono un contributo suppletivo da determinarsi attraverso la ripartizione del fondo di cui al comma precedente, da operarsi in misura proporzionale rispetto all'ampiezza del territorio ed alla dimensione della popolazione effettiva dei comuni interessati.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 4, in fine, inserire le seguenti parole: «fornendo altresì precisa rilevazione, per quanto concerne i comuni di cui al comma 1, lett. da b) a e), dei comuni che siano riusciti a migliorare la propria condizione rispetto a quanto riscontrato all'atto della predisposizione dell'elenco di cui al comma 3».