Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente;
Art. 2-bis.
(Definizioni).
1. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per comunità urbana: un insieme di case contigue con impianto di strade e di piazze, caratterizzato dall'esistenza di servizi o di esercizi pubblici che costituiscono un luogo di incontro per ragioni di culto, istruzione, affari o approvvigionamento, nonché caratterizzato da un'identità sociale e culturale;
b) per aggregati storici: gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane, le addizioni urbane aventi un impianto urbanistico significativo, le strutture insediative, anche minori o isolate, che presentano, singolarmente o come complesso, un valore di testimonianza di civiltà, nonché le rispettive zone di integrazione ambientale. Appartengono inoltre agli aggregati storici anche le unità edilizie e gli spazi scoperti, siti in qualsiasi altra parte del territorio, aventi riconoscibili e significative caratteristiche strutturali, tipologiche e formali.