Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I comuni facenti parti di convenzioni o unioni dei comuni e convenzioni o unioni di comuni montani esercitano in forma associata attraverso tali forme associative le funzioni relative alla programmazione delle politiche di sviluppo socio-economico, sulla scorta di una adeguata pianificazione, nonché quelle relative all'impiego delle connesse risorse finanziarie, con particolare riguardo ai fondi strutturali dell'Unione europea.