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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.01.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
18.01.

  Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti:

Art. 18-bis.
(Piani comunali di efficienza energetica).

  1. I comuni redigono il piano di efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica.
  2. I comuni redigono, altresì, il piano di localizzazione delle produzione di impianti di energia proveniente da fonti rinnovabili in immobili di proprietà pubblica privilegiando prioritariamente gli edifici esistenti.
  3. I comuni possono stipulare convenzioni con i proprietari di immobili localizzati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera d) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, al fine di garantire a fornitura di energia per la pubblica illuminazione e per i consumi degli immobili pubblici.
  4. Sono escluse le localizzazioni degli impianti in terreni classificati agricoli, nelle aree ricadenti nei perimetri dei nuclei storici e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legislazione vigente.
  5. Sono esclusi altresì i sistemi di produzione eolici di potenza superiore a 200 chilowatt (kW).
  6. L'installazione di centrali a biogas o biomasse è ammessa esclusivamente per impianti realizzati in aziende agricole e zootecniche e per impianti per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, edifici pubblici od edifici ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti:
   a) potenza inferiore a 100 kW;
   b) siano finalizzate esclusivamente al teleriscaldamento;
   c) il dimensionamento della potenza dell'impianto venga quantificato, in fase progettuale, in base ad uno studio della biomassa disponibile in loco e delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento;
   d) venga effettuato un monitoraggio della qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua precedente e successivo alla realizzazione degli impianti.

  7. Il dimensionamento della potenza degli impianti di cui al comma 6 è quantificato, in fase progettuale, in base ai seguenti criteri:
   a) utilizzo di combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti;
   b) effettuazione di monitoraggi della qualità dell'aria, del suolo e dei corpi idrici interessati allo smaltimento dei residui di combustione, sia precedentemente sia successivamente alla realizzazione degli impianti.

  8. I piani di localizzazione degli impianti di cui al comma 2 sono sottoposti a referendum confermativo da parte della popolazione residente o consultazione popolare.

Art. 18-ter.
(Efficientamento energetico e promozione delle energie rinnovabili).

  1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro destinato al finanziamento delle opere di efficienza energetica nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua le modalità di eccesso al fondo di cui al comma 1.
  3. I comuni possono costituire società miste pubblico-private, che ne garantiscano comunque la maggioranza pubblica, finalizzate alla gestione dell'erogazione delle risorse energetiche rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.