Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I comuni il cui territorio è caratterizzato dalla presenza di rilievi montuosi adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di regimazione delle acque e una gestione sostenibile del patrimonio boschivo.