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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.02.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
16.02.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Provvedimenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei comuni)
.

  1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.
  2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.
  3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.