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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.01.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
16.01.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura nei comuni di montagna)
.

  1. Con riferimento ai terreni agricoli di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati site in comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i soggetti iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a depositare il relativo titolo di conduzione nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera i), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, primo comma, lettera f), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.