Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Perimetrazione e tutela degli aggregati storici).
1. I comuni di cui all'articolo 2 provvedono alla perimetrazione degli aggregati storici presenti nel proprio territorio.
2. Le perimetrazioni di cui al comma 1 sono approvate di concerto con le soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici e con la regione.
3. Le perimetrazioni degli aggregati storici approvate ai sensi del comma 2 del presente articolo sono sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
4. Nelle aree esterne alle perimetrazioni di cui al presente articolo non è consentito nuovo consumo di suolo agricolo e forestale.