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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.01.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
15.01.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.
(Incentivi al telelavoro).

  1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle zone di cui alla presente legge.
  2. Ai sensi della presente legge per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza.

Art. 15-ter.
(Perimetrazione e tutela degli aggregati storici).

  1. I comuni provvedono alla perimetrazione degli aggregati storici presenti nel proprio territorio.
  2. Le perimetrazioni di cui al comma 1 sono approvate di concerto con le soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici e con la regione.
  3. Le perimetrazioni degli aggregati storici approvate ai sensi del comma 2 del presente articolo sono sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
  4. Nelle aree esterne alle perimetrazioni di cui al presente articolo non è consentito nuovo consumo di suolo agricolo e forestale.

Art. 15-quater.
(Piani di recupero urbanistico degli aggregati storici).

  1. I comuni redigono i piani di recupero urbanistico degli aggregati storici ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
  2. I piani di recupero di cui al comma 1 tengono prioritariamente conto della riqualificazione del sistema di accessibilità e di sosta nonché della qualità degli spazi pubblici.
  3. I piani di recupero di cui al comma 1 sono approvati dal comune, di concerto con la regione e previo parere vincolante delle soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici.