Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:
Art. 15-bis.
(Incentivi al telelavoro).
1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle zone di cui alla presente legge.
2. Ai sensi della presente legge per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza.
Art. 15-ter.
(Perimetrazione e tutela degli aggregati storici).
1. I comuni provvedono alla perimetrazione degli aggregati storici presenti nel proprio territorio.
2. Le perimetrazioni di cui al comma 1 sono approvate di concerto con le soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici e con la regione.
3. Le perimetrazioni degli aggregati storici approvate ai sensi del comma 2 del presente articolo sono sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
4. Nelle aree esterne alle perimetrazioni di cui al presente articolo non è consentito nuovo consumo di suolo agricolo e forestale.
Art. 15-quater.
(Piani di recupero urbanistico degli aggregati storici).
1. I comuni redigono i piani di recupero urbanistico degli aggregati storici ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
2. I piani di recupero di cui al comma 1 tengono prioritariamente conto della riqualificazione del sistema di accessibilità e di sosta nonché della qualità degli spazi pubblici.
3. I piani di recupero di cui al comma 1 sono approvati dal comune, di concerto con la regione e previo parere vincolante delle soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici.