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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.06.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
13.06.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo statale per l'acquisizione di immobili privati abbandonati).

  1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di immobili e terreni abbandonati localizzati all'interno delle aree storiche o urbane dei comuni.
  2. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere destinati agli usi pubblici, abitativi o produttivi ai sensi dell'articolo 4.
  3. Le regioni possono incrementare il fondo di cui al comma 1 con risorse proprie.