Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Fondo statale per l'acquisizione di immobili privati abbandonati).
1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di immobili e terreni abbandonati localizzati all'interno delle aree storiche o urbane dei comuni.
2. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere destinati agli usi pubblici, abitativi o produttivi ai sensi dell'articolo 4.
3. Le regioni possono incrementare il fondo di cui al comma 1 con risorse proprie.