Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Piano per la piena utilizzazione del patrimonio edilizio al fine di favorire la formazione di imprese giovanili).
1. I comuni redigono il piano di piena utilizzazione degli immobili pubblici, compresi gli immobili di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, previo accordo con i soggetti proprietari, ai fini del sostegno delle attività imprenditoriali giovanili.
2. Gli immobili da destinare ad attività produttive devono essere assegnati con bando di evidenza pubblica a imprese giovanili o a cooperative operanti nel territorio comunale o nei territori limitrofi.