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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.04.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
13.04.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo).

  1. Allo scopo di consentire la piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai fini del risparmio dei cespiti passivi, i comuni redigono l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare comunale e degli immobili appartenenti al demanio collettivo presenti nel territorio.
  2. I comuni redigono altresì l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare pubblico appartenente allo Stato o ad altri enti pubblici, compreso il patrimonio immobiliare sequestrato alle organizzazioni criminali.
  3. Sulla base degli elenchi di cui ai commi 1 e 2, i comuni redigono il piano di piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo, indicando gli usi necessari per soddisfare le esigenze di interesse pubblico, per la soluzione dei casi di disagio abitativo o per agevolare la formazione di imprese giovanili.
  4. Al piano di cui al comma 3 è allegata una specifica relazione economica che evidenzia i risparmi per i bilanci pubblici e i benefìci per la ripresa delle attività economiche.
  5. Il piano di cui al comma 3 riporta in un apposito capitolo l'elenco dei cespiti passivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni pubbliche.
  6. Il piano di cui al comma 3 può prevedere alienazioni per la parte di patrimonio immobiliare non utilizzabile per le finalità di cui al medesimo comma 3. In tale caso il piano di vendita è sottoposto a referendum confermativo da parte della popolazione residente.
  7. I proventi della vendita di immobili pubblici di cui al comma 6 sono utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 5.
  8. I comuni redigono un piano di riordino fondiario relativo ai terreni agricoli frazionati incolti al fine di accorparli con i fondi coltivati da imprese agricole locali che non raggiungano le dimensioni minime di SAU necessarie per la produzione di un reddito idoneo al mantenimento di una famiglia rurale secondo i tipi di coltivazione agraria e di allevamento tipico dei luoghi oggetto del riordino.