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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.03.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
13.03.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.
(Piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo).

  1. Allo scopo di consentire la piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai fini del risparmio dei cespiti passivi, i comuni redigono l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare comunale e degli immobili appartenenti al demanio collettivo presenti nel territorio.
  2. I comuni redigono altresì l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare pubblico appartenente allo Stato o ad altri enti pubblici, compreso il patrimonio immobiliare sequestrato alle organizzazioni criminali.
  3. Sulla base degli elenchi di cui ai commi 1 e 2, i comuni redigono il piano di piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo, indicando gli usi necessari per soddisfare le esigenze di interesse pubblico, per la soluzione dei casi di disagio abitativo o per agevolare la formazione di imprese giovanili.
  4. Al piano di cui al comma 3 è allegata una specifica relazione economica che evidenzia i risparmi per i bilanci pubblici e i benefìci per la ripresa delle attività economiche.
  5. Il piano di cui al comma 3 riporta in un apposito capitolo l'elenco dei cespiti passivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni pubbliche.
  6. Il piano di cui al comma 3 può prevedere alienazioni per la parte di patrimonio immobiliare non utilizzabile per le finalità di cui al medesimo comma 3. In tale caso il piano di vendita è sottoposto a referendum confermativo da parte della popolazione residente o consultazione popolare.
  7. I proventi della vendita di immobili pubblici di cui al comma 6 sono utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 5.
  8. I comuni redigono un piano di riordino fondiario relativo ai terreni agricoli frazionati incolti al fine di accorparli con i fondi coltivati da imprese agricole locali che non raggiungano le dimensioni minime di SAU necessarie per la produzione di un reddito idoneo al mantenimento di una famiglia rurale secondo i tipi di coltivazione agraria e di allevamento tipico dei luoghi oggetto del riordino.

Art. 13-ter.
(Piano per la piena utilizzazione del patrimonio edilizio al fine di favorire la formazione di imprese giovanili).

  1. I comuni redigono il piano di piena utilizzazione degli immobili pubblici, compresi gli immobili di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, previo accordo con i soggetti proprietari, ai fini del sostegno delle attività imprenditoriali giovanili.
  2. Gli immobili da destinare ad attività produttive devono essere assegnati con bando di evidenza pubblica a imprese giovanili o a cooperative operanti nel territorio comunale o nei territori limitrofi.
  3. I fondi agricoli acquisiti in proprietà o in uso per effetto del riordino agrario che non siano assegnati ad imprese agricole di cui al comma 8 dell'articolo 13-bis, devono essere assegnati con bando di evidenza pubblica a imprese giovanili o cooperative operanti nel territorio o nei territori dei comuni limitrofi.

Art. 13-quater.
(Fondo statale per l'acquisizione di immobili privati abbandonati).

  1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di immobili e terreni abbandonati localizzati all'interno delle aree storiche o urbane dei comuni.
  2. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere destinati agli usi pubblici, abitativi o produttivi ai sensi dell'articolo 4.
  3. Le regioni possono incrementare il fondo di cui al comma 1 con risorse proprie.