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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.02.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
13.02.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. A valere sui fondi per il programma di coesione 2014-2020, con appositi provvedimenti ministeriali, sentita la Conferenza Stato, città, autonomie, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità ed i criteri per garantire la continuità sino al 2020 dei programmi annuali «6000 Campanili», prevedendo anche il finanziamento di tutti i progetti presentati sul programma 2013, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi di priorità:
   a) interventi nei settori:
    qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché riduzione del rischio idrogeologico;
    messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
    riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
   b) definire modalità per una equilibrata e proporzionale ripartizione regionale degli interventi, tenendo conto della consistenza della presenza dei piccoli Comuni in relazione alle diverse aree territoriali;
   c) attesa la pluriennalità del Programma, prevedere che nel caso in cui, nelle more dell'individuazione dello stesso come destinatario del finanziamento del Programma «6000 Campanili», un progetto già presentato, fosse nel frattempo stato realizzato dall'Ente proponente, sia consentita la possibilità di presentare un nuovo progetto, sempre nei settori previsti dal programma e con analoga situazione di cantierabilità;
   d) interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti o da unioni prevalentemente composte da comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti.