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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.02.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
12.02.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Agevolazioni fiscali)
.

  1. Le attività agricole, artigianali e commerciali situate nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2. Per gli immobili di proprietà privata situati nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2 e destinati ad attività artigianali e commerciali si applicano le seguenti agevolazioni:
   a) la riduzione del 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari;
   b) la deducibilità dall'IRPEF e dall'IRES delle spese sostenute per le opere di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione;
   c) la riduzione al 25 per cento dell'imposta unica comunale.