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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.01.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
12.01.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo per l'incentivazione della residenza imprenditoriale nei piccoli comuni)
.

  1. Al fine di incoraggiare la residenza imprenditoriale nei piccoli comuni, promuovere lo sviluppo economico e sociale, incentivare l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei comuni di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito altresì un fondo destinato al sostegno dell'attività imprenditoriale svolta sul territorio. Il fondo ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.
  2. Le risorse di cui al fondo del comma 1 sono destinate ai seguenti interventi:
   a) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;
   b) concessione di finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto a copertura delle spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali operanti sul territorio;
   c) riconoscimento garanzie emesse a fronte di finanziamenti bancari di entità non superiore ad euro 10.000,00 finalizzati al sostegno di costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al consolidamento a medio termine di passività, all'apertura di linee di credito a breve.