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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.2.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
10.2.

  All'articolo 10, al comma 1 sostituire le parole: o gli enti locali d'intesa con le regioni interessate con le seguenti: d'intesa con gli enti locali interessati;

  Conseguentemente al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.
  al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.
  al comma 3 dopo le parole: dei comuni montani aggiungere: di cui all'elenco ISTAT.

ident. 10.3.10.4.10.8.