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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.10.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
10.10.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria.
  L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi».
  «1-ter. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10.
  Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni».
  «1-quater. Il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali».