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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.22.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
1.22.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le finalità di cui alla presente legge e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 2, comma 1, per piccolo comune si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ed i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione pari o inferiore ai 5000 abitanti.