Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le finalità di cui alla presente legge e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 2, comma 1, per piccolo comune si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ed i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione pari o inferiore ai 5000 abitanti.