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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
1.1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, di garantire riequilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento, favorendone il progressivo ripopolamento, nonché di tutelarne e di valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale, paesaggistico, artistico, archeologico e delle tradizioni popolari locali e architettonico. La presente legge favorisce altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi presenti, anche favorendo il sistema dei servizi territoriali con particolare riferimento ai servizi di prima necessità e di base, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico, ritenendo l'insediamento nei piccoli comuni una garanzia e una risorsa di presidio dei territorio soprattutto riguardo le attività di piccola e diffusa manutenzione e di tutela dei beni comuni e del territorio e quindi come tale di interesse nazionale.