Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, inserire le seguenti modifiche:
1. le parole: «il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura,» sono soppresse;
2. le parole: «Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.» sono soppresse.