Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 311, comma 1 primo periodo, del codice di procedura penale, le seguenti parole sono soppresse: «il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura».
2. All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, il secondo periodo dalle parole «il ricorso» alle parole «articolo 309» è soppresso e sostituito dal seguente: «Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, salvo che contro la decisione, emessa a norma dell'articolo 310, di conferma del provvedimento che abbia rigettato, o dichiarato inammissibile, una sua richiesta».