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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.030. in II Commissione in sede referente riferita al C. 631

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2013  [ apri ]
8.030.
approvato

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 311, comma 1 primo periodo, del codice di procedura penale, le seguenti parole sono soppresse: «il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura».
  2. All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, il secondo periodo dalle parole «il ricorso» alle parole «articolo 309» è soppresso e sostituito dal seguente: «Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, salvo che contro la decisione, emessa a norma dell'articolo 310, di conferma del provvedimento che abbia rigettato, o dichiarato inammissibile, una sua richiesta».

I Relatori