Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Dopo il primo periodo dell'articolo 299 comma 3 è aggiunto il seguente periodo:
«Sono tuttavia inammissibili le richieste che non si fondino su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in precedenti ordinanze del procedimento cautelare relativo all'ordinanza che applica la misura in corso di esecuzione».