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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 631

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2013  [ apri ]
7.2.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 299 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Il giudice, ogni quarantacinque giorni dalla data di applicazione della misura cautelare, verifica di ufficio, anche alla luce di elementi sopravvenuti, che siano ancora attuali le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274; il giudice verifica altresì, di ufficio, che la misura in corso di esecuzione sia attualmente proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata, e che sia attualmente adeguata alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Il pubblico ministero e l'imputato, fino a dieci giorni prima della scadenza di ogni termine di trenta giorni, possono presentare memorie. Il giudice, se del caso, provvede di ufficio alla revoca della misura o alla sua sostituzione con una meno afflittiva, ovvero dispone l'applicazione della cautela originaria con modalità meno gravose».