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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.09. in II Commissione in sede referente riferita al C. 631

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2013  [ apri ]
6.09.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  Al comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c), dopo la parola: «l'esposizione», sono inserite le seguenti parole: «e l'autonoma valutazione»;
   b) alla lettera c-bis), dopo la parola: «l'esposizione», sono inserite le seguenti parole: «e l'autonoma valutazione».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – Il comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».