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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.05. in II Commissione in sede referente riferita al C. 631

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2013  [ apri ]
3.05.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente articolo:

Art. 3-bis.
  All'articolo 274, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 inserire il seguente comma:
  3-bis. Fermo quanto disposto dal comma precedente, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e soltanto se trattasi di delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. La custodia cautelare in carcere è in ogni caso applicabile ove il giudice non possa concedere gli arresti domiciliari per l'assenza di una idonea privata dimora, o per una delle ragioni indicate nell'articolo 284 comma 5-bis.