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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.03.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 631

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/11/2013  [ apri ]
0.8.03.4.

  All'articolo 8-bis, comma 1, capoverso articolo 311 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, sostituire la frase: il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione con: il giudice decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

  Conseguentemente le parole: ovvero il deposito dell'ordinanza sono soppresse.

  Conseguentemente il secondo periodo è soppresso.

em. 8.03.