Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:
Art. 8-bis.
Dopo il comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
«9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni. In tal caso, il termine per la decisione è prorogato nella stessa misura.»;
Art. 8-ter.
All'articolo 324 del codice di procedura penale, comma 7, le parole: «commi 9 e 10», sono sostituite dalle seguenti: «commi 9, 9-bis e 10».