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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 631

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2013  [ apri ]
8.03.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al comma 6 dell'articolo 309 del codice di procedure penale, dopo le parole: «anche i motivi» sono inserite le seguenti: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente».
  2. Al comma 8-bis dell'articolo 309 del codice di procedure penale, è inserito in fine il seguente periodo: «L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente».
  3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedure penale è inserito in fine il seguente periodo: «Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».
  4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 inserire il seguente: «9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura».
  5. Al comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedure penale, dopo le parole: «entro il termine prescritto» sono inserite le seguenti: «ovvero l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione».
  6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, dopo le parole: «articolo 309 comma 9» è inserita la seguente: «, 9-bis».

I Relatori