Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 è inserito il seguente:
«3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1».