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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.06. in II Commissione in sede referente riferita al C. 631

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2013  [ apri ]
6.06.

  Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Dopo l'articolo 280 del Codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 280-bis.
(Libertà su cauzione).

  1. Con il provvedimento della libertà su cauzione il giudice, in alternativa alle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285, 285-bis e 286, concede all'imputato la libertà su cauzione a fronte del deposito presso la Cassa delle ammende di una somma non inferiore a 103 euro e sempre commisurata alla gravità del fatto e alle condizioni economiche dell'imputato.
  2. La libertà su cauzione di cui al comma 1 non può essere concessa quando il reo si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 99, 101, 102, 103, 105 e 108 del Codice penale.
  3. La cauzione di cui al comma 1 può essere versata a favore dell'imputato anche da soggetti terzi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per la cauzione di importo inferiore o uguale a 1.000 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della provenienza delle somme versate.
  4. Il versamento della cauzione non può essere soggetto a rateizzazioni, tuttavia in luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
  5. Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285, 285-bis e 286.
  6. La libertà su cauzione può essere revocata, in qualunque momento, dal giudice competente, al verificarsi di una delle condizioni ostative alla concessione della stessa. Conseguentemente la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende.
  7. Quando la libertà su cauzione perde efficacia ai sensi dell'articolo 308, comma 1, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; e la fideiussione si estingue.